Regolamento interno

A.S.D. Gruppo Pesca Porta Giulia

Premessa                              

L’area in concessione alla nostra associazione da parte del Comune di Mantova  denominata Spiaggetta di Porta Giulia, è frutto di un accordo stipulato  fra le parti. Gli associati hanno il compito di tenere la stessa, in ordine, nel migliore dei modi.

( Questo è quanto si è prefissati con la costituzione della A.S.D. – art. 2 dello Statuto )

art. 1   L’area della spiaggetta è chiusa da un cancello carraio comandato elettricamente tramite pulsantiera a codice numerico o telecomando, il cancelletto pedonale rimane chiuso. ogni associato è a conoscenza del codice di accesso o telecomando da coloro che ne hanno fatto richiesta.

Gli automezzi – nel rispetto delle normative del Parco del Mincio – non vanno parcheggiati nell’area in concessione.

art. 2 Il capanno è a disposizione degli associati per uso: riparo, ludico, intrattenimento e quant’altro.

Per la sua natura costruttiva non è fruibile come dormitorio. Il capanno è utilizzabile dai soci per intrattenimenti gastronomici, rendendolo usufruibile anche ai loro famigliari e amici, prenotando sul calendario la  data dell’evento, il numero dei partecipanti e l’importo versato nella apposita cassetta,

(quota di partecipazione €. 2,00 a persona).

Il Socio che promuove l’evento è responsabile dell’uso e della pulizia finale; i frigoriferi devono essere liberi e a disposizione  delle provviste  impiegate per la festa ed eventuali rimanenze, non lasciate negli stessi.  La chiave del capanno, in dotazione ai soli Consiglieri, va richiesta agli stessi e poi riconsegnata a chi l’ha data.

art. 3  Il deposito (temporaneo) di piccole cose personali è consentito nelle strutture adibite a magazzino, comunque da concordarsi col gestore.

art. 4   Chi nello spazio acqueo – in concessione da AIPO – ha ormeggiato il proprio natante, è tenuto a rispettare il posto assegnato, a tenerlo in ordine con ormeggi e coperture adeguate per non causare danni alle barche vicine; lo stesso vale per chi ha il proprio natante depositato sulla riva, le barche non vanno rimessate a terra, ma su carrello o cavalletti. L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali furti di natanti o fuoribordo, siano essi in acqua che sulla riva.

art. 5 Le imbarcazioni, che per il solo periodo invernale vengono rimessate sulla sponda, non dovranno occupare lo spazio di cui art. 4, ma concordarne uno col gestore. Ai soci viene consentita la manutenzione dei propri natanti per un periodo limitato, negli spazi aperti a terra o sotto la tettoia dove è presente una presa di energia elettrica.

art. 6  La gestione dell’area viene affidata ad un gestore, scelto  in assemblea, coadiuvato da una o più persone che si rendano disponibili. Gli incaricati hanno i seguenti compiti : taglio prato e siepi – piccola potatura alberi – raccolta rifiuti – innaffiatura prato – raccolta fogliame. L’ Assemblea decide annualmente la quota di rimborso per detto impegno.

art. 7   Nel rispetto delle normative del Parco del Mincio, nello specifico art. 18 del Piano Territoriale di Coordinamento, viene fatto assoluto divieto di usare impianti sonori, allestire attendamenti, (compresi i “Bivvy e i Brolly”) per la pesca, accendere fuochi e quant’altro arrechi disturbo.

I cani vanno tenuti al guinzaglio.

art. 8   Lo scivolo per il varo dei  natanti deve essere sempre a disposizione degli associati che ne fanno uso, gli stessi devono però rispettare eventuali pescatori che al momento sono sulla sponda, evitare rumori inutili, allontanarsi lentamente e accendere i motori lontano dalla riva. Viene consentito l’uso dello scivolo a terzi, per vari di prova dei natanti nel tempo di un’ora,  dopo di che, previo contributo alla società, si dovrà provvedere all’alaggio e all’abbandono dell’area  .

art. 9  L’associazione contribuisce a semine di pesce (informando gli organi competenti), deliberando annualmente, quando si ha la disponibilità economica, l’importo da destinare.

art. 10 Chi causa danni a persone cose o animali, ne risponde personalmente agli organi competenti.

art. 11              In occasione di manifestazioni sportive di altre associazioni, il C.D. può concedere l’uso degli spazi in concessione.

art. 12 Modalità di pesca dalla sponda : Tutti i Soci hanno diritto di pescare dalla stessa; considerato che lo spazio è limitato si invitano i Sig.ri Soci a contenere lo spazio interpersonale delle proprie canne lenza in 3 – 4 metri, al fine di dare possibilità a più persone di fruire dello spazio acque.

Non è consentito pescare in contrasto col regolamento regionale del bacino 12 fiume Mincio, che si ricorda, vieta il posizionamento di pali e boe, vieta la pesca a break-line e di usare il natante per posizionare le esche. Stabilisce inoltre misure e periodi di divieto di specie ittiche e a chi è in barca, di porsi in contrasto con chi pesca dalla riva e di arrecarne disturbo, come già richiamato sopra all’art. 8.

Art.  13  Tutto ciò premesso, si richiama per evitare lamentele, ricordando a tutti i soci che oltre a pescare, l’Associazione ha la finalità di aggregare le persone e non di dividerle; il non rispetto di quanto sopra, oltre a possibili sanzioni dagli organi competenti in materia di pesca o del Parco del Mincio, saranno oggetto di segnalazione al Direttivo e conseguente radiazione dalla società dopo 3 richiami.

Art. 14  I Soci che manifestano pubblicamente e non in dovuta sede, critiche all’operato della gestione  della Fipsas (quali affiliati coma A.S.D.), o del Consiglio Direttivo in merito alla gestione ordinaria o straordinaria della stessa, sono passibili a radiazione dalla società per incompatibilità statutarie; l’assemblea è sovrana e pertanto è l’unica sede dove esprimere le proprie opinioni o richieste che vanno accolte o respinte mediante votazione.

Regolamento approvato il 8/10/2000 e succ. modifiche o integrazioni del 14/01/2007, 15/01/2012, 02/02/2014, 07/02/2016, 11/2/2018,10/2/2019, 16/05/2021 e 17/01/2022